T.F.R. acronimo di Trattamento di Fine Rapporto. Per interderci la vecchia liquidazione. E' parte integrante del salario lordo, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un salario differito, del quale è proprietario il singolo lavoratore, e che il datore di lavoro trattiene ed è responsabile, con il compito di reinvestirlo all'interno dell'azienda. Esso è pari al salario annuo lordo diviso 13,5 rivalutato dell'1,5 + 3/4 dell'inflazione e che veniva restituito al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.

 

Breve storia del sistema previdenziale

Fino al 1992 in Italia la pensione era funzione dell’ultimo salario percepito, infatti il lavoratore una volta raggiunto l’età anagrafica minima per accedere alla pensione e il requisito dei 37 anni di contribuzione (compresi gli aumenti di valutazione)  percepiva una pensione che corrispondeva a circa l’80% dell’ultimo stipendio.

Prima di inoltraci nello specifico dobbiamo cercare di capire come venivano pagate queste pensioni. Il sistema retributivo è anche definito a ripartizione, ovvero i  lavoratori attivi versavano i propri contributi e provvedevano a pagare la pensione a coloro che li avevano preceduti. Il sistema ha retto per molto tempo, ma l’innalzamento costante della vita media (si stimano circa 3 mesi in più per ogni anno che passa) e l’avere inserito nel calderone della previdenza pubblica, la previdenza sociale (cassa integrazione guadagni, pensioni sociali, pensioni di invalidità, ect.) ha portato il sistema ad implodere.

Ecco la ragione per cui si è dovuto intervenire in questo campo, ed il primo a mettervi mano è stato il Ministro Amato, che nel 1992 con la legge 502 stabilì che il calcolo della pensione non dovesse più essere calcolato in funzione dell’ultimo stipendio ma sulla media degli ultimi 5 anni di retribuzione, abbassando il valore della pensione percepita rispetto all’ultimo stipendio. Contemporaneamente nell’anno successivo, veniva istituita la previdenza complementare con il Dlgs 124/93, facendo una distinzione tra fondi aperti e fondi chiusi (che vedremo in seguito).

Ma dobbiamo aspettare fino al 1995 con la L. 335 (Riforma “DINI”) per avere un vero e proprio stravolgimento nel campo delle pensioni. Possiamo dire che la Riforma DINI è un vero spartiacque tra il vecchio sistema pensionistico ed il nuovo, essa effettua una trasformazione sostanziale e cioè  dal “retributivo” si passa al “contributivo”. Questo significa che  le successive generazioni non godranno più di una pensione funzione percentuale dell’ultimo stipendio percepito, ma funzione dell’entità dei contributi versati durante la propria vita lavorativa. Senza addentrarci nello specifico questo ci fa capire che la pensione percepita si allontana di molto dal valore dell’ultimo stipendio.

La pensione con il sistema contributivo viene calcolata secondo la formula

P=Mc*Kt

"Dove P rappresenta la pensione percepita; Mc il Montante Contributivo che uno ha versato durante la propria vita lavorativa il quale si è rivalutato negli anni secondo un tasso legato all’andamento del PIL, Kt è un coefficiente di trasformazione  numerico che varia da 4,720 fino a 6,136 in funzione dell’età anagrafica al momento della pensione. Il cui valore corrisponde per 57 anni a 4,720 e per 65 anni a 6,136. Tutti i valori intermedi vengono estratti in base all’età e sono riportati nella tabella “A” allegata alla  legge Dini".

Questa legge crea la prima discriminazione in questo campo, e cioè, tutti quelli che avevano 18 anni di contributi al 31/12/1995 andranno in pensione con il vecchio sistema “retributivo”, mentre tutti quei lavoratori che non avevano questo requisito a quella data, andranno con un “sistema misto”. Tutti quelli assunti dopo quella data andranno con il nuovo sistema “contributivo puro”. Dalle proiezioni dei calcoli di copertura previdenziale, si può dire che tutti quei lavoratori che si trovavano molto vicini ai 18 anni a quella data percepiranno, come pensione, con il sistema misto circa il 65% dell’ultimo stipendio e man mano questa percentuale scende, fino ad arrivare al 50% circa dell’ultimo stipendio con il “contributivo puro”.

La politica quindi si è preoccupata di non far implodere il sistema ed il legislatore ha anche provveduto affinché il sistema reggesse integrandolo con la previdenza complementare. Ma possiamo affermare che c'è stato un vero e proprio “difetto di comunicazione” in tutti questi anni in quanto i lavoratori non sono stati informati di quanto era avvenuto legislativamente e di quanto questo incidesse sulla loro futura vita da pensionato. Infatti, nessuno di loro (se non casi sporadici o particolari categorie) ha provveduto ad integrare ciò che la legge gli toglieva dalla previdenza pubblica integrandolo, per proprio conto, con la previdenza complementare.

Nel 2000  la legge 47  prevedeva una modifica del  “trattamento fiscale” dei contributi versati e delle prestazioni offerte dalla previdenza complementare. Ma dobbiamo arrivare nel 2005 con il Dlgs 252 (legge Maroni) che introduce la forzatura del TFR verso i Fondi pensione con l’introduzione del “silenzio assenso” e lo scalone del 31/12/2007 che va ad incidere sull'età anagrafica che passa, in una sola notte, da 57 a 60 (seconda discriminazione).

Con un poco di pazienza stiamo arrivando ai giorni nostri.

Facendo, quindi, un breve riassunto possiamo affermare che il sistema pensionistico italiano ha subito dagli anni novanta un processo di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la “sostenibilità”. La riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana: essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri”, di cui il primo è rappresentato dalla previdenza pubblica obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) e assicura la pensione di base; il secondo, è rappresentato dalla previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Infatti, per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, abbiamo visto precedentemente che, la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all’ultimo stipendio percepito. Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione pubblica obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del tenore di vita nell’età anziana.

Lo Stato favorisce tale scelta prevedendo, per chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare, particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 prevede che i lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR. La  legge finanziaria 2007 approvato dal  Parlamento anticipa al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del citato decreto legislativo 252/2005 (inizialmente fissata al 1° gennaio 2008). Con il decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 è stato peraltro previsto che il versamento dei flussi di TFR e altri contributi, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, sia differito al 1° luglio 2007 e possa avvenire solo a condizione che la forma pensionistica complementare destinataria della scelta del lavoratore abbia nel frattempo ricevuto l’approvazione della COVIP (nel nostro caso “EUROFER” col nuovo statuto).

Per la scelta da compiere in ordine alla destinazione del TFR, va tenuto presente che l’adesione alle forme pensionistiche complementari, pur non essendo obbligatoria, è un importante strumento finalizzato ad evitare di trovarsi nell’età anziana privi dei mezzi necessari a mantenere il precedente tenore di vita.

Va inoltre considerato che non aderendo si rinuncerà ad una serie di vantaggi: alla contribuzione del datore di lavoro (laddove prevista, per noi ferrovieri è 1%), alla deducibilità fiscale dei contributi versati, ad un regime fiscale dei rendimenti e delle prestazioni di particolare favore (v. "Le agevolazioni fiscali") e ai rendimenti prodotti dal mercato finanziario, che negli ultimi anni sono stati nettamente superiori rispetto alla rivalutazione del TFR. Inoltre, con la scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare non solo non si perde la possibilità di ottenere anticipazioni per far fronte alle proprie esigenze personali e familiari (v. "Le anticipazioni") ma l’importo anticipabile riguarderà, oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del datore di lavoro e i rendimenti conseguiti.
Va poi tenuto presente che la previdenza complementare, pur essendo principalmente diretta alla formazione di una rendita aggiuntiva alla pensione di base, offre comunque, la possibilità di percepire, dal momento del pensionamento, la prestazione in capitale di regola fino alla metà della posizione accumulata (v. "La pensione complementare"). L'unico svantaggio, se lo si può definire tale, è la irreversibilità della scelta, cioè se aderisco alla previdenza complementare non posso più scegliere di tornare indietro e di destinare il mio TFR presso il datore di lavoro o il fondo INPS (se mi trovo in un'azienda con più di 50 addetti, che è il nostro caso), viceversa se ho scelto di destinare il mio TFR presso il datore di lavoro,  è sempre possibile aderire, in qualunque momento, alla previdenza complementare. Anche se c'è da dire che dopo 2 anni di iscrizione al fondo di categoria (EUROFER nel nostro caso) posso passare ad altro fondo, da me ritenuto più vantaggioso, con l'unico inconveniente di perdere la parte che versa il mio datore di lavoro (nel nostro caso l'1%).

CONCLUSIONI

Noi non ci sentiamo di dare consigli sul cosa fare del proprio TFR, in quanto questa è una scelta molto personale ed individuale, possiamo addirittura affermare che non può considerarsi una scelta esclusivamente economica, ma anche politica. Infatti, noi ci chiediamo come mai se il sistema pensionistico tendeva ad implodere non si è scelto di separare, come primo intervento, le prestazioni previdenziali (cioè le pensioni) dalle prestazioni assistenziali (pensioni sociali, assegni familiari, cassa integrazione guadagni, mobilità, ect.)? E poi, se il sistema tendeva ancora ad implodere, come mai non si è pensato di dare la possibilità al lavoratore di scegliere di trasferire il proprio TFR verso la previdenza pubblica? Come infatti sappiamo ciò non è consentito dall’attuale legislazione. Quindi come sempre noi cerchiamo solo di informarvi in modo da poter fare una scelta ponderata e consapevole, perché questa scelta di oggi, potrà compromettere la nostra vita di domani.

FINE